Art. 3.
(Poteri di accertamento, controllo
e denunzia).

      1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, lettere h) ed i), la Commissione può richiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti.
      2. La Commissione, qualora ne ricorra la necessità, ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui all'articolo 2, lettera h), può disporre accessi, ispezioni e verifiche dei luoghi ove la lamentata violazione ha avuto luogo per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
      3. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
      4. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti, ove necessario, previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta della Commissione, con decreto motivato. Le modalità di svolgimento sono individuate dalla Commissione con apposito regolamento.
      5. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
      6. In ogni caso, la Commissione può presentare all'autorità giudiziaria, anche agendo per conto di singoli soggetti, denunzia di fatti e comportamenti che ritiene penalmente rilevanti e dei quali abbia avuto in qualsiasi modo conoscenza.
      7. Qualora la Commissione proceda ad accertamenti in relazione alla presentazione di una istanza o denuncia da parte di un soggetto per assenta violazione dei diritti riconosciuti dalle leggi in vigore, come previsto dalla lettera h) dell'articolo 2, la stessa è tenuta, salvo i casi in cui per la delicatezza delle situazioni rappresentate o per l'urgenza di procedere tale comunicazione possa essere effettuata successivamente,

 

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a dare notizia alle parti interessate dell'apertura del procedimento.
      8. Nel procedimento dinanzi alla Commissione, le parti interessate hanno la possibilità di essere sentite, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti.
      9. Assunte le necessarie informazioni la Commissione, se ritiene fondata l'istanza o la denuncia, fissa al responsabile un termine per la cessazione del comportamento lamentato, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio.
      10. Avverso il provvedimento della Commissione può essere proposta opposizione al tribunale competente.
      11. Un apposito regolamento disciplina le fasi e le modalità del procedimento indicato.